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ORDINANZA N. 31 DEL 11.10.2021 – REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DELLE CASTAGNE

IL SINDACO

CONSIDERATO che

  • sono pervenute numerose segnalazioni in merito all’affluenza incontrollata di cittadini nel Bosco San Lorenzo di proprietà comunale per la raccolta delle castagne;
  • questo Comune intende regolamentare tale situazione così da rendere ordinata la raccolta dei prodotti del bosco comunale, nel rispetto del patrimonio naturale esistente;
  • allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del nostro patrimonio agro-silvo boschivo è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco nel rispetto della conservazione e propagazione della specie oggetto di raccolta, in questo caso, delle castagne;
  • la raccolta delle castagne può essere concessa ai cittadini residenti in questo Comune per l’autoconsumo familiare;

RITENUTO pertanto, di dover intervenire con la presente ordinanza temporanea;

ORDINA

ARTICOLO 1. La raccolta delle castagne lungo i sentieri nel Bosco San Lorenzo di proprietà comunale, secondo le norme dettate dalla presente ordinanza e dalle leggi nazionali e regionali che trattano la materia, è consentita esclusivamente ai cittadini residentI nel territorio del Comune di Laureana Cilento, in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto ad esibire l’autorizzazione a chi esercita l’attività di vigilanza;

ARTICOLO 2. Per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà produrre domanda su apposito modello fornito dal Comune, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

ARTICOLO 3. L’autorizzazione rilasciata dall’ente stabilirà anche la quantità dei prodotti che potrà essere raccolta giornalmente sulla base del nucleo familiare del richiedente;

ARTICOLO 4. E’ fatto divieto assoluto di estirpare, tagliare, scuotere o comunque danneggiare le piante o parti di esse;

ARTICOLO 5. E’ consentita la raccolta esclusivamente dei prodotti già caduti in terra;

ARTICOLO 6. E’ vietata, altresì, la raccolta dei prodotti nelle aree rimboschite;

ARTICOLO 7. Per ogni comportamento in violazione alla presente ordinanza il trasgressore sarà punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 salvo che il fatto non costituisca reato;

ARTICOLO 8. Il compimento di qualunque illecito comporta altresì la confisca dei prodotti raccolti. In conformità di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 la confisca si riferisce al prodotto della violazione. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente. In ogni caso, il prodotto confiscato sarà consegnato ad Enti o istituti di beneficenza;

ARTICOLO 9. La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Ambientale, alle Guardie venatorie, alle associazioni di protezione Ambientale in possesso dell’approvazione prefettizia;

ARTICOLO 10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano le norme di cui alla legge n. 689/1981, nonché alle Leggi Statali e Regionali in materia ed alle disposizioni esecutive di attuazione;

ARTICOLO 11. Il Comune di Laureana Cilento si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme di cui alla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine del rilascio delle autorizzazioni, anche nei mesi successivi alla scadenza delle stesse;

ARTICOLO 12. L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’installazione di idonea segnaletica atta ad evidenziare i divieti e gli obblighi di cui alla presente ordinanza, garantendone sempre il corretto funzionamento;

ARTICOLO 13.  Gli addetti alla vigilanza come individuati al precedente art. 9, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui al D.Lgs. 285/1992, possono adottare ulteriori prescrizioni, che verranno attuate attraverso gli agenti o ufficiali, anche in deroga alla presente ordinanza e necessarie a garantire la sicurezza pubblica;

ARTICOLO 14. Avverso al presente provvedimento, ai sensi della materia vigente, gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.