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EMERGENZA COVID-19 | RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

IL SINDACO

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Campania, a far data dal 15 novembre 2020, è collocata nella fascia rossa di rischio epidemiologico;

Ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alle attività consentite sul territorio comunale;

DISPONE

  • COLTIVAZIONE DI FONDI AGRICOLI

Vista la FAQ pubblicata sul sito istituzionale www.governo.it che testualmente si riporta di seguito:

“È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.”

Atteso che il territorio e l’economia dei cittadini di Laureana Cilento si basa su una forte vocazione agricola;

Vista, altresì, l’ordinanza sindacale n. 19 del 19.10.2020 ad oggetto “regimentazione  e convogliamento delle acque meteoriche per la prevenzione del rischio idrogeologico” che stabilisce che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle strade e/o vie ad uso pubblico, principali, comunali, provinciali o vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione  ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione;

Si avvisano i cittadini proprietari di fondi agricoli:

- Che, nel rispetto di tutte le norme previste dai protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19, è consentito recarsi sulle superfici agricole adibite alla produzione di generi per l’autoconsumo, anche se non adiacenti a prima o altra abitazione;

- Che tali attività agricole sono consentite a condizione che lo spostamento verso il fondo agricolo e le attività lavorative siano espletate esclusivamente da persone facenti parte del medesimo nucleo familiare (es. marito e moglie conviventi).

  • NON E’ CONSENTITA L’ATTIVITA’ VENATORIA
 
  • VISITE AI DEFUNTI

Il Cimitero comunale di Laureana Cilento resta aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00, pertanto sarà possibile, per persone facenti parte del medesimo nucleo familiare, recarsi a far visita ai defunti, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e trattenendosi all’interno dell’area cimiteriale per il più breve tempo possibile.

  • ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’

Vista la FAQ pubblicata sul sito istituzionale www.governo.it che testualmente si riporta di seguito:

“Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.”

  • VENDITA AMBULANTE

La vendita ambulante, o in forma itinerante, è consentita su tutto il territorio comunale per coloro che forniscono generi alimentari. Sarà cura del gestore dell’attività assicurare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti durante la vendita. La sosta nelle piazze e nelle strade è consentita per il tempo strettamente necessario alla vendita. Non è consentita l’installazione di banchi fissi.

  • DIVIETO DI SPOSTAMENTI VERSO LA SECONDA CASA

In considerazione del divieto di spostarsi, l’accesso alla seconda casa non è consentito.

Se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.), è consentito ad una sola persona l’accesso all’abitazione secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

  • CHIESE E CERIMONIE RELIGIOSE

Come precisato sulla FAQ pubblicata sul sito istituzionale www.governo.it, è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

  • PASSEGGIATE E ATTIVITA’ MOTORIA

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione e per i componenti del medesimo nucleo familiare.

Vista la conformazione del territorio comunale e l’ampia disponibilità di spazi aperti ed isolati, si suggerisce di evitare i centri abitati. Non è consentito passeggiare o fare attività motoria con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare convivente.

n° 1 allegato disponibile: