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CATASTO INCENDI 2021

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

RENDE NOTO

- Che in data 22/01/2022 è stato pubblicato all’albo pretorio one-line dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it. l’elenco delle particelle di terreno percorse dal Fuoco per l’annualità 2021 su rilevazioni effettuate dal Corpo Carabinieri Forestali;

- Che detto elenco resterà pubblicato per 30gg sul sito dell’Ente e che entro il 22 FEBBRAIO 2022 tutti i proprietari terrieri interessati dagli incendi possono produrre all’Ufficio Tecnico eventuali osservazioni.

- Che in assenza ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 2 della L.353/2000 dette particelle percorse dal fuoco saranno inserite nell’aggiornamento del Catasto Incendi del Comune di Laureana C.to per la definitiva approvazione con i vincoli di conseguenza che si allegano per conoscenza:

Art. 10. L.353/2000 (Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Il Responsabile Ufficio Tecnico geom. Vito CORRADINO

n° 1 allegato disponibile: