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ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 04.05.2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 06 e s.m.e.i.;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19;

RICHIAMATI il D.P.C.M, del 04.03.2020, il D.P.C.M. del 08.03.2020, il D.P.C.M. del 09.03.2020, il D.P.C.M. del 11.03.2020, il D.P.C.M. del 22.03.2020, il D.P.C.M. 01.04.2020 e gli ulteriori provvedimenti del Governo e della Regione Campania;

RICHIAMATO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale - in sostituzione di quelle previste con i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 - sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'ultimo DPCM del 26 aprile 2020;

RITENUTO necessario sensibilizzare ed informare i cittadini in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle ultime disposizioni del DPCM del 26.04.2020 che recano misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus quali misure precauzionali a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 50 e 54;

al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, su tutto il territorio comunale, in esecuzione del DPCM del 26.04.2020 e fino al termine della sua efficacia, il rispetto delle seguenti misure per una corretta applicazione del richiamato DPCM:

- per i residenti è consentito lo spostamento all’interno del territorio comunale senza obbligo di alcuna autocertificazione;

- durante la visita ai congiunti non ci si potrà allontanare dal luogo di domicilio e/o residenza presso cui si effettua la visita;

- è fatto divieto ai proprietari non residenti di seconde case nel comune di Laureana Cilento di raggiungere e soggiornare, anche solo temporaneamente, presso tali immobili. Eventuali spostamenti per raggiungere le seconde case da parte dei non residenti saranno consentite solo per comprovate situazioni di necessità relative ad interventi di urgenza improrogabili;

- è fatto obbligo ai medici di medicina generale, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, che presentino sintomi da SARS-COV 2;

- è fatto obbligo a tutti i cittadini residenti, o che vi dimorino anche temporaneamente, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, e ai medici di Medicina generale, l’insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell’olfatto e difficoltà respiratorie.

MANDA

A tutte le Forze di Pubbliche e al Comando Polizia Locale, per eseguire ed osservare la presente ordinanza, la cui vigenza è fissata fino a espressa revoca della presente o nuova disposizione in contrasto con la presente.

Al Prefetto di Salerno e alla Regione Campania – Ufficio di Presidenza.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione on line nel sito web istituzionale di questo Comune, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi, mediante la divulgazione pubblica con affissione in tutti i luoghi pubblici.

La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento avente la stessa natura ed oggetto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla affissione/pubblicazione all’Albo on line del sito web istituzionale di questo Comune, alternativamente dalla medesima data entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 4 MAGGIO 2020

n° 1 allegato disponibile: