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Visto il DPCM 22 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che all’art. 1 comma1 lett. d) precisa: restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1”;
Visto l’allegato 1 che riporta le attività consentite:
ATECO DESCRIZIONE
01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali;
Considerato:
Che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
Che, quindi, si ritengono consentite tutte le attività quali, ad esempio, quelle cooperative, che svolgono servizi di fornitura di servizi e vendita di prodotti necessario allo svolgimento dell’attività agricola così come, in modo analogo, i contoterzisti.
Rilevato che è stato posto all’attenzione della Regione Campania esplicito quesito: “considerato che, nell’ambito di questo territorio è consuetudine da parte di pensionati ed agricoltori non a titolo professionale, svolgere attività agricole nei fondi di proprietà, per autoproduzione e consumo familiare, si chiede, se tali attività, da parte dei soggetti indicati sono consentite.”
Vista la precisazione fatta dal Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Campania che indica: “si, sono consentite se c’è necessità di non far perire le colture e limitatamente ad un'unica persona”;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 che all’art. 2 comma 1 conferma quanto indicato all’art. 1 comma 1 lett. d) del DPCM del 22.3.2020;
SI AVVISANO I CITTADINI PROPRIETARI DI FONDI AGRICOLI CHE, RISPETTANDO LE INDICAZIONI INNANZI, CI SI PUO RECARE NEI PROPRI FONDI LIMITATAMENTE AD UNA PERSONA.