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GIORNATA DEL MICROCHIP GRATUITO – 13 SETTEMBRE 2019

IL SINDACO

Vista la Legge Quadro n.281 del 14 Agosto 1991 in materia di “Animali d’affezione e prevenzione del randagismo”; Vista la Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3. Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo” Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D 1265/34; Visto Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.n° 320 del 14 febbraio 1954; Visto il D.Lgs n° 267/2000; Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale

INFORMA

1. che l'identificazione e la registrazione dei cani su tutto il territorio comunale è obbligatoria;

2. che i proprietari o detentori di cani, a qualsiasi titolo, devono provvedere a far identificare e registrare il proprio cane mediante l'applicazione del microchip, al fine di consentirne l'iscrizione all'anagrafe canina regionale;

3. i cittadini che personale medico veterinario della ASL Salerno-UOSD Randagismo, provvederà gratuitamente alla identificazione e inoculazione del microchip ai cani padronali e successivamente all’iscrizione nell'anagrafe canina regionale e che le operazioni di cui sopra saranno effettuate nel giorno di venerdì 13 settembre 2019 presso i locali comunali ex asilo ubicati in via del Mercato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

4. che i proprietari dei cani devono portare al seguito: documento di riconoscimento in corso di validità, Codice Fiscale, e che i cani debbono essere provvisti di guinzaglio e museruola;

5. che sono passibili di una sanzione amministrativa pari ad euro 200,00 (duecento/00) tutti i proprietari di cani che omettono di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina regionale;

6. il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;

b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento;

c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni dall'evento;

d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme;

e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all’atto di iscrizione in Banca dati regionale, in caso di permanenza superiore a venti giorni.